Due importanti scadenze sono state prorogate in questi giorni, riguardanti rispettivamente le tutele dei lavoratori fragili e le certificazioni dei lavoratori esenti dall’obbligo di vaccinazione.
Lavoratori fragili
Il DL 221 del 24 dicembre 2021 (cosiddetto Decreto-Natale) ha previsto la proroga fino al 28 febbraio 2022 delle tutele rafforzate per i lavoratori fragili art.26 c.2 DL 18/2020, ovvero i dipendenti pubblici e privati in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori disabili con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art.3 c.3.
Il nuovo termine (era in scadenza il 31 dicembre) dà continuità ad un provvedimento che dispone lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Eventuali periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non computabili ai fini del periodo di comporto.
In sostituzione di questo personale beneficiario, docente, educativo, ATA delle istituzioni scolastiche è stata prevista una copertura di spesa pari a 39,4 milioni di euro per l’anno 2022.
Lavoratori esenti dall’obbligo di vaccinazione
Per questo personale che non può sottoporsi alla somministrazione anti-Covid 19 a causa specifiche condizioni cliniche attestate dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di medicina generale, il Ministero della salute ha emanato la circolare 59069 del 23 dicembre 2021 che proroga la validità della certificazione già in possesso fino al 31 gennaio, senza ulteriore aggiornamento.
Nella scuola, la prestazione lavorativa di docenti e ATA afferenti ai casi di cui sopra, vede specifiche disposizioni nella nota Ministeriale n.1927 del 17-12-2021.
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